di Mauro W. Giannini
Procede la discussione, in Commissione Giustizia alla Camera, della proposta di legge "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione" presentato dalla parlamentare del PdL Angela Napoli. Nella seduta del 17 giugno, la presidente della Commissione, Giulia Bongiorno, ha avvisato che al pdl in esame sarebbero state abbinate le proposte di legge dei deputati Sabina Rossa (PD) e Nicodemo Oliverio (PD). Queste, salvo per alcuni aspetti, presentano contenuti pressoché identici alla proposta di legge Napoli.
La proposta di legge, che cerca di colpire un efficace strumento di condizionamento mafioso, quello della propaganda al momento del voto, era stata redatta circa quindici anni fa dal presidente emerito aggiunto della Corte di Cassazione Romano De Grazia e dal Centro Studi Lazzati, di cui e' fondatore. Da alcuni anni l'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti Onlus sostiene tale progetto di legge.
Nella seduta di Comissione dell'11 giugno la relatrice Napoli ha rilevato che la proposta di legge in esame introduce nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o di simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. Su proposta del Questore o del Procuratore della Repubblica possono essere sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza coloro che, sulla base di elementi di fatto, sono ritenuti: abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; sono dediti alla commissione di reati o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubbliche; sono indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
"Non può non stupire - ha dichiarato Napoli - che le persone sottoposte a sorveglianza speciale di polizia in forza di apposito decreto del Tribunale (tali, per esempio, gli indiziati i appartenere ala mafia o ad altre organizzazioni similari) siano per legge private dell'elettorato attivo e passivo, ma rimangano del tutto libere di svolgere propaganda elettorale e quindi di esercitare una loro influenza sul terreno politico. Circostanza questa, che offre alle stesse persone ampi spazi di pressione, soprattutto nei piccoli centri, sugli orientamenti dell'elettorato. E poiché si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose è fin troppo evidente come, in ipotesi del genere (si pensi, soprattutto, in certe zone, ai fiancheggiatori di gruppi mafiosi), possano risultarne favoriti perversi intrecci di interesse tra le medesime e gli uomini politici ad esse legati. È questo, per l'appunto, ciò che la proposta di legge in questione vuole evitare".
"Al delinquente sottoposto a sorveglianza speciale non interessa essere di persona «dentro» l'istituzione elettiva (Comune, Provincia, Regione, Parlamento) - ha spiegato Napoli - ha invece interesse che vi sia chi lo possa aiutare o agevolare nella realizzazione di interessi specifici e particolari e, più precisamente, nella realizzazione del malaffare. Introducendo il divieto di propaganda elettorale per il sorvegliato speciale e sanzionando, nel contempo, anche la condotta del candidato che si rivolge per la propaganda al sorvegliato speciale, si recide alle origini e in maniera concreta l'intreccio delinquenza - politica e malaffare, bonificando le istituzioni. Il delinquente non può procedere alla raccolta dei voti, perdendo così il suo potere contrattuale nei confronti del politico e questi, a sua volta, non è più in alcun modo condizionato dal delinquente".
Anticipando eventuali obiezioni, la relatrice ha evidenziato che "Il divieto di propaganda elettorale non è in contrasto con i principi contenuti nella Costituzione perché: se si consente con la sorveglianza speciale di limitare la libertà personale del cittadino ed in maniera più grave con il soggiorno obbligato, a maggior ragione può inibirsi al cittadino di fare opera di propaganda elettorale, in concreto diretta a perseguire il malaffare, utilizzando le istituzioni repubblicane; il divieto non è perpetuo e ha la durata della sorveglianza speciale applicata (da uno a cinque anni); il divieto si coordina e si inserisce tra le altre prescrizioni, ancora più gravose, previste all'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1423 del 1956; la misura, che dovrebbe prevedere anche detto divieto, è applicata con decreto emesso dal tribunale in camera di consiglio e con la rigorosa osservanza di tutte le garanzie giurisdizionali previste per l'imputato nel processo ordinario. Infatti, il soggetto proposto alla misura di prevenzione ha diritto: di essere sentito; di essere assistito da un difensore; di indicare e di produrre tutto quanto serva a sua discolpa; contro la decisione del Tribunale può ricorrere alla Corte d'appello e contro la decisione della Corte d'appello può ricorrere in Cassazione".
Per colpire efficacemente l'accordo tra delinquente e politico ed impedire ogni possibile condizionamento, attraverso le elezioni, delle istituzioni, il progetto di legge prevede la stessa sanzione per il sorvegliato speciale e il candidato (da due a cinque anni di reclusione). Per entrambi sono facoltativi l'arresto in flagranza e l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Per il candidato riconosciuto colpevole, inoltre, il giudice deve emettere dichiarazione di ineleggibilità. Il candidato, se eletto, decade dalla carica previa delibera dell'organo di appartenenza. L'esecuzione del provvedimento è demandata al Prefetto della provincia di residenza del candidato. È prevista, inoltre, la pubblicazione della sentenza di condanna passata in giudicato.
Nella seduta del 18 giugno, la relatrice Napoli ha sottoposto alla Commissione alcune considerazioni volte ad evidenziare la necessità di approvare un testo finalizzato a prevedere il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione, così come previsto dalle proposte in esame, che presentano contenuti pressoché identici. Napoli ritiene che sia irragionevole la circostanza che il sorvegliato speciale non abbia legittimazione elettorale attiva e passiva, ma possa partecipare attivamente a campagne elettorali: "È a tutti chiaro che il momento più delicato nei rapporti tra criminalità organizzata e politica è proprio quello della campagna elettorale. È in questa fase che si stringono rapporti sulla base dei quali esponenti della criminalità organizzata offrono voti a candidati in cambio di favori futuri, che spesso attengono al campo degli affari pubblici ed in particolare agli appalti".
Napoli non ritiene che sia sufficiente la normativa vigente per scongiurare tali rischi, ed ha spiegato che infatti l'articolo 416-ter del codice penale, "punisce il cosiddetto voto di scambio solo nel caso in cui sia comprovato lo scambio di denaro tra il candidato e l'elettore. Proprio in ragione della difficoltà di provare tale scambio ha trovato finora una scarsa applicazione la predetta disposizione, mentre nella realtà si registra una stretta collusione tra politica e criminalità organizzata proprio nella fase elettorale. È quindi necessario adottare norme che impediscano ai candidati di affidarsi per la loro campagna elettorale ai pregiudicati che hanno il controllo del territorio, che ostentano la disponibilità in fase elettorale perché certi della non punibilità".
Napoli evidenzia, come testimonianza diretta, di avere ricevuto una lettera, trasmessa al procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, firmata da un pregiudicato sottoposto agli arresti domiciliari, nella quale veniva quantificato l'apporto del medesimo e della sua famiglia nei confronti del sindaco e del vice sindaco, che si erano recati a casa del sorvegliato speciale per ottenere voti per il rinnovo del comune di Filandari. Ricorda, inoltre, che di recente è stato commissariato il consiglio comunale di Taurianova per infiltrazioni mafiose. Come si legge in atti pubblici relativi a tale scioglimento divulgati dagli organi di informazione, durante la compagna elettorale l'ex vicesindaco "prometteva vari favori, tutti concessi dopo le elezioni, a persona sottoposta a speciale misura di prevenzione in cambio dell'influenza esercitata da questa sul corpo elettorale". La relatrice ha sottolineato, infine, che anche per le ultime elezioni europee sarebbero in corso indagini per lo scambio di voto.
Le proposte di legge in esame oltre a prevedere la punibilità del sorvegliato speciale e ad impedire lo svolgimento di attività nella campagna elettorale prevedono anche la punibilità per il candidato che se ne serve fino all'ineleggibilità del medesimo. L'on. Napoli ha rilevato che la sua proposta di legge, presentata anche nelle tre precedenti legislature, è stata sottoposta a critiche perché punisce anche il candidato. È stata paventata la possibilità di una strumentalizzazione della disposizione che si intende introdurre nell'ordinamento che si potrebbe tradurre in una manovra contro candidati facendoli surrettiziamente apparire come soggetti che si avvalgono dolosamente della campagna elettorale svolta da persone sottoposte a misure di prevenzione. In realtà, ha spiegato Napoli, tale rischio non sussiste in quanto il coinvolgimento del candidato dovrà essere provato attraverso elementi certi ed obiettivi e non, ad esempio, attraverso il mero ritrovamento di un volantino elettorale nell'abitazione di un pregiudicato. La proposta in esame, infatti, richiede che ci siano prove chiare di collusione. La deputata ha ricordato inoltre che anche noti giuristi si sono espressi favorevolmente sulla sua proposta di legge redatta dal Centro studi Lazzati di Lamezia Terme ed ha ribadito la necessità di colmare un vuoto normativo che finisce per favorire la collusione tra criminalità organizzata e politica.
La presidente Bongiorno ha dichiarato di condividere pienamente lo spirito delle proposte di legge in esame e l'intervento della relatrice appena svolto, ritenendo che il Parlamento abbia il dovere di intervenire su una materia tanto delicata come quella in esame, che ha forti ripercussioni sul rapporto tra politica e criminalità e aggiungendo che tali proposte hanno il pregio di anticipare la tutela penale a momenti antecedenti rispetto a quelli della commissione di gravi delitti. Bongiorno (che e' avvocato, ndr) non ritiene che siano assolutamente fondate le critiche ad esse apportate, in quanto la punibilità del candidato che dolosamente si avvale della campagna elettorale di soggetti per i quali la legge stabilisce un divieto in tal senso deriva dai principi generali. Nella veste di Presidente della Commissione giustizia dichiara che farà tutto ciò che rientra nella propria disponibilità affinché venga approvato celermente dalla Commissione un testo unificato delle proposte di legge in esame.
Il sottosegretario all'Interno, Michelino Davico, dopo aver dichiarato che il Governo parteciperà attivamente all'esame delle proposte di legge in esame, ha invitato la Commissione a considerare che presso la I Commissione è in corso di svolgimento l'esame di proposte di legge in materia di reati elettorali, che non toccano il tema oggetto della proposte in esame, ma che comunque investono questioni connesse ad esso, come ad esempio il termine di prescrizione dei predetti reati.
Tuttavia la presidente Bongiorno ha rilevato che il tema del divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione ha una valenza tutta propria che deve essere rinvenuta nella valutazione dell'opportunità che un soggetto sottoposto a tali misure possa legittimamente influenzare l'elettorato.
giovedì 25 giugno 2009
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