“C’è un equivoco di fondo. Si dice che il politico che ha avuto frequentazioni mafiose, se non viene giudicato colpevole dalla magistratura, è un uomo onesto. No! La magistratura può fare solo accertamenti di carattere giudiziale. Le istituzioni hanno il dovere di estromettere gli uomini politici vicini alla mafia, per essere oneste e apparire tali”.
Paolo Borsellino
Sono passati 17 anni da quando per la prima volta è stato depositato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare che permetterebbe di risolvere un paradosso giuridico che vieta ai sottoposti alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale, perchè indiziati, appartenenti alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, di esercitare il diritto di voto consentendogli tuttavia di svolgere propaganda elettorale.
E’ evidente come questo default di sistema favorisca i perversi interessi esistenti spesso accertati tra criminalità organizzata e uomini politici.
Dopo quasi un ventennio il disegno di legge ideato dal Centro Studi Lazzati di Lamezia (CZ) è arrivato in Commissione alla Camera per iniziare il suo iter. Il ddl ha come oggetto il divieto di propaganda elettorale alle persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il Centro Studi Regionale “Giuseppe Lazzati” è stato fondato da Romano De Grazia ex Magistrato della Suprema Corte di Cassazione e la presidente è Nero Provengano. Il ddl Lazzati è stato elaborato con la collaborazione dei prof. Luigi Fornari e Mario Alberto Ruffo, cattedra di Diritto Penale dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro.
Il disinteresse è sintomo di colpevolezza dello Stato italiano e dei suoi uomini di spicco. Tra le poltrone del nostro Parlamento ci sono personaggi che temono proposte di legge del genere. I coinvolgimenti diretti sono innumerevoli, nelle due camere al solo nominare del ddl Lazzati si suda freddo. La sua discussione è momentaneamente bloccata, prima per via delle elezioni ed ora per via del ddl Alfano e dei ballottagi. L’on. Angela Napoli parlamentare del Pdl e componente di spicco della Commissione Bicamerale Antimafia è stata l’artefice di questa insperate rinascita del disegno di legge Lazzati. La sua approvazione potrebbe dare un bel colpo alle connivenze tra mafia e politica, dove specie a livello locale ha raggiunto vette inimagginabili e dove sempre più spesso la Mafia è lo Stato e lo Stato è la Mafia.
Verrebbero allo scoperto gli altarini e gli intrecci che si creano durante le campagne elettorali, dove sono frequenti collusioni tra aspiranti e novelli politici ed esponenti della malavita organizzata. Si sa che, specie nei piccoli centri del sud, esistono candidati disposti a tutto pur di essere eletti. Qui vendere l’anima al diavolo è una consuetudine. Il disegno di legge prevede che se un candidato che ha avuto connivenze con la mafia è eletto e si scopre che ha avuto contatti con sorvegliati speciali, decade dalla sua carica e sarà punito penalmente. Questa proposta di legge ha il compito di bloccare le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle istituzioni. I tempi di approvazione non saranno di certo brevi, specie ora che la malavita risiede in Parlamento.
Secondo il presidente De Grazia il ritardo del cammino della “Lazzati” è dovuto alla volontà di politici di “sinistra e di destra”.
“E’ un progetto di legge che semina il panico e fa paura”. “La mafia e la politica sono un serio pericolo basta ricordare che in Campania sono stati sciolti 72 comuni per condizionamento camorristico, 46 in Sicilia per mafia, 45 in Calabria per ‘ndrangheta. Ma anche nel Lazio e in Piemonte la criminalità ha fatto la sua parte. Quindi bisogna intervenire concretamente per sconfiggere la criminalità organizzata”.
Gli intrecci tra le mafie nostrane e la politica sono da sempre uno dei più gravi mali di cui soffre il nostro paese. Tutti coloro che hanno osato avvicinarsi al santuario del Belpaese ora non ci sono più. Da Mauro De Mauro a Falcone, da Fava a Borsellino, da Peppino Impastato al gen. Dalla Chiesa, la lista è lunga. In Italia si è venuta a creare una fitta rete di collaborazioni tra potere forti: banche, massoneria, politica e mafia. Sono loro i burattinai delle gregge italico, convogliano voti, manovrano le pedine fondamentali, manicciano e se necessario uccidono. La storia è una loro serve, giostrata e plasmata al loro volere. Oggi che lor signori siedono alle Camere non hanno più neanche bisogno di infrangere le leggi, perchè adesso se le fanno loro. Tra poco essere onesto e un cittadino civile potrebbe diventare un reato. Del resto sono i media a creare le coscienze odierne, con la giusta propaganda anche la menzogna più assurda potrebbe trasformasi nella certezza più veritiera.
Diffondete la notizia del Ddl Lazzati, i telegiornali non ne parlano volutamente. Sparlano delle cazzate più svariate e la vera informazione e piacentemente taciuta al belente popolo italico. I partiti dominanti sono nati dal potere mafioso, Paolo Borsellino lo aveva scoperto e il 19 Luglio 1992 fu falto saltare in aria. Ma a differenza degli uomini, le idee sono immortali e il suo lavoro verrà concluso senz’altro da altri.
SVEGLIA!!!!
DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI”
Art.1
Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divivieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.
Art. 2
Il sottoposto a sorbeglianza speciale di p.s. e che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art.1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 3
Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato inelleggibile per un tempo non inferiore a cinque ani e non superiore a dieci e, se eletto, l’organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.
IL Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 commi 2,3 e 4 c.p. ed in caso di inelleggibilità la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l’esecuzione del provvedimento.
APPUNTI ILLUSTRATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI”
1) Introduce il divieto di propaganda elettorale per le persone ritenute socialmente pericolose e sottoposte alla misura della sorveglianaza speciale di P.S., persone per le quali con legge n. 222 D.P.R. del 20 marzo 1967 (art. n. 2 e n. 3) è stata prevista la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo, “non sono elettori”;
2) riguarda il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle Istituzioni elettive (Comune, Provoncie, Regione e Parlamento) al momento della competizione elettorale, con effetti deastanti per le Istituzioni (significativi i datti pubblicatisull’Espresso di dicembre 2005 : n. 64 i Consigli comunali sciolti per condizionamento mafioso in Campania - Camorra; n. 53 in Calabria - Ndrangheta; n. 36 in Sicilia - Mafia; n. 5 in Puglia - Sacra Corona Unita; quel che è più grave che il fenomeno di stat estendend lungo la penisola, v. Nettuno, Ardea, Bardonecchia; ulteriore aggiornamento : Campania 72; Sicilia 46; Calabria 41; Puglia 7 (dati post da Legaautonomie));
3) il provvedimento di sospensione dell’attività di propaganda elettorale è inflitto con procedimento giurisdizionale e con il rispetto di tutte le garanzie difensive per la persona che è sottoposta a tale misura;
4) riguarda unicamente le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose sottoposte per tale ragione alla misura della sorveglianza speciale (lo sono la maggior parte dei mafiosi);
5) mira a privare le associazioni malavitose di un potere contrattuale di indubbio peso quale la raccolta del voto in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.
6) Lo strumento normativo proposto è più efficace della normativa allo stato vigente in quanto :
- lo scioglimento dell’assemblea elettiva è provvedimento generalizzato e per questo iniquo, penalizzando l’immagine dell’intera comunità e coloro che sono stati liberamente e democraticamente eletti;
- consente a forze dell’ordine e ad inquirenti di intervenire al momento della raccolta del consenso, evitando poi l’adozionne del provvedimento dell scioglimento;
- fa riferimento al mero ed accertabile fatto dell’attività di propaganda da parte di persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa e per tale ragione sottoposta a misura di sorveglianza speciale, è pertanto più efficiente della normativa del voto di scambio, la cui concreta applicazione è condizionata dall’acquisizione della prova circa le ragioni e l’utilità reciproche che hanno indotto politico e malavitoso a raggiungere l’accordo elettorale, prova questa difficile da acquisire in materia di delitti di mafia e, comunque, generalmente, a volte acquisita a distanza di tempo, con nessuna incidenza, quindi, sulla competizione elettorale in occasione della quale il fatto è avvenuto.
Ulteriori precisazioni sul disegno di legge “Lazzati”
A) - Il Concetto di attività di propaganda elettorale non puù fare assolutamente riferimento al singolo atto di esortazione al voto per un candidato o un simbolo, come da qualche parte pretestualmte si tenta di far credere.
Attività di propaganda comporta concettualmente una molteplicità di atti, con predospizione a tal fine di persone e mezzi e cioè di una struttura elettorale;
B) - consegue che il sorvegliato speciale può svolgere “direttamente” cioè personalmente o “indirettamente” a mezzo di terze persone tale attiività di propganda e queste rispondono del reato a titolo di concorso ex art. 110 c.p.
C) - oltre alla sanzone penale, per il candidato sono previste ineleggibilità e decadenza, provvedimenti adottati a seguito di sentenza di condanna passata ingiudicata (in caso di ineleggibilità dal Tribunale precedete; in caso di decadenza dall’organo parlamentare di appartenza del candidato eletto.
D) - Nel giudizio le regole sono quelle sancite dal codice di procedura penale ed è sempre la Pubblica Accusa che deve provare materialità storica del reato ed elemento psicologico, sicchè non vale assolutamente l’ipotesi, pretestuosamente prospettata, di chi, per danneggiare un candidato o un simbolo, faccia rinvenire nella disponibilità del sorvegliato speciale o di un suo collaboratore, materiale elettorale appartenente a detto candidato.
In definitiva e per concludere la normativa proposta serve a colmare una lacuna del sistema ed eliminare un paradosso normativo, a costo zero per le Case dello Stato, come efficacemente messo in evidenza dal prof. Vittorio Grevi sul Corriere dellae Sera del 22 marzo1993 e del 15 ottobre 2006.
Il legislatore, con il D.P.R. n. 223 del 20 Marzo 1967 ha sancito, a seguito di accertamento di pericolosità, la sospensione (finchè dura la misura) dell’esercizio di diritto di voto e di candidarsi alla persona sottoposta a sorveglianza speciale, però consente alla stessa, nel contempo, pur se in stato di pericolosità, di raccogliere il consenso per persone che per suo conto gestiscano all’interno delle Istituzioni elettive il malaffare. Disciplina questa illogica e contraddittoria, tanto più se si riflette che al mafioso non interessa entrare di persona nella Istituzione, bensì ha interesse contrario e cioè di servirsi di suoi rappresentanti (meglio se formalmente incensurati), procurando loro il consenso e avvalendosi all’uopo delle ramificazioni nella zona dell’associazione cui appartiene. Con effetti, come si è detto, devastanti per L’Istituzione.
Lo strumento proposto mira, pertanto, a recidere alle origini (al mometo elettorale) questo intreccio perverso fra politica e malaffare, togliendo la politica ai delinquenti e la delinquenza ai politici di pochi scrupoli, a qualunque schieramento appartengano.
(da http://www.19luglio1992.com)
martedì 16 giugno 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento